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Sez. 4, Sentenza n. 1832 del 23/10/2014 Ud. (dep. 15/01/2015) Rv. 261771 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Rinnovazione della prova in sede dibattimentale - Richiesta motivata - ObbligatorietĂ  di provvedere in conformitĂ  - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261771-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

L'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con l'incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione a seguito di richiesta del difensore, avanzata in ragione della necessitĂ  di provvedere ad integrazioni ovvero a contestazioni della stessa, risultando diversamente vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ove la difesa ritenga necessario integrare la prova ovvero contestare nuove emergenze processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice del dibattimento valutarne la completezza, salvo il diritto della parte di impugnare la relativa decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)