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Sez. 2, Sentenza n. 9941 del 13/11/1996 (Rv. 500531 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO - EFFETTI | Piani consortili regolatori delle aree e dei nuclei industriali - Effetti - Equiparazione ai piani territoriali di coordinamento - Configurabilità - Vincolo per il piano regolatore generale comunale - Sussistenza - Automatica sostituzione del piano consortile al p.r.g.comunale - Esclusione - Preliminare di vendita di immobile - Destinazione industriale del terreno - Garanzia del venditore - Mancata approvazione del p.r.g. prevedente l'inclusione del fondo in zona industriale - Recesso del promissario acquirente - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500531-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO - EFFETTI

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, redatti a cura dei consorzi, di cui all'art. 144 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno(d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523)una volta ricevuta l'approvazione della competente autorità, producono, a norma dell'art. 146 del medesimo T.U., gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n 1150, al quale i Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di uno dei suddetti piani territoriali, devono uniformare, ai sensi del successivo articolo 6 della legge in ultimo cit., il rispettivo piano regolatore comunale, che, pur se vincolato in forza del suddetto piano territoriale, resta tuttavia l'unica fonte diretta del vincolo urbanistico nel territorio comunale, dovendo escludersi ogni automatica sostituzione delle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento (e dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)a quelle contrastanti dei piani regolatori generali. Ne consegue che, con riguardo a contratto preliminare di vendita, ai fini della legittimità del recesso da parte del promissario acquirente ex art. 1385 cod. civ., in difetto di approvazione del p.r.g. comunale che ne preveda l'inclusione nella zona destinata ad insediamento industriale, deve considerarsi privo delle qualità promesse un appezzamento di terreno, del quale il promittente venditore abbia garantito la sopraindicata destinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 5, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 6, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)