Sez. 2, Sentenza n. 520 del 06/03/1967 (Rv. 326466 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - FONTE - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - FONTE - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI.*
L'art.1131, secondo comma, cod.civ. conferisce direttamente all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a stare in giudizio per il condominio e in detta autorizzazione deve ritenersi compresa - per regola generale - anche quella di proporre tutti i gravami che si rendano in seguito necessari. (Cfr. 734-63, 3207-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)