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Sez. 2, Sentenza n. 520 del 06/03/1967 (Rv. 326466 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - FONTE - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI.*
Stato
decisa il 1967-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326466-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - FONTE - CONTENUTO - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI.*

L'art.1131, secondo comma, cod.civ. conferisce direttamente all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a stare in giudizio per il condominio e in detta autorizzazione deve ritenersi compresa - per regola generale - anche quella di proporre tutti i gravami che si rendano in seguito necessari. (Cfr. 734-63, 3207-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)