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Sez. 2, Sentenza n. 710 del 11/03/1972 (Rv. 356823 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - FONDAMENTO - ESTENSIONE - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356823-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - FONDAMENTO - ESTENSIONE - PROPOSIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI - INCLUSIONE.*

L'art 1131, secondo comma, cod civ, conferisce direttamente all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a stare in giudizio per il condominio e in detta autorizzazione deve ritenersi compresa -per regola generale- anche quella di proporre tutti i gravami che si rendano in seguito necessari. (Conf 520'67, mass n 326466; V 1137'70, mass n 346718; 734'63; 3207'63) .*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)