diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23533 del 07/07/2020 Cc. (dep. 04/08/2020) Rv. 279456 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rigetto della richiesta di un detenuto di attivazione di canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 - Reclamo giurisdizionale - Declaratoria di inammissibilità “de plano” - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279456-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È legittima la declaratoria d'inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)