Sez. 5, Sentenza n. 14482 del 29/09/2003 (Rv. 567225 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Denunzia ai fini della tassa (nella specie, per occupazione di suolo pubblico) - Avviso di rettifica - Mancata indicazione del termine per impugnare e della commissione competente a decidere sul ricorso - Conseguenze - Invalidità dell'accertamento - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il fatto che nell'avviso di rettifica della denunzia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico non siano riportati il termine per impugnare e la commissione tributaria competente a decidere sull'eventuale ricorso non determina alcun vizio dell'accertamento e, conseguentemente, alcuna invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa (art.19 D.Lgs. n.546/1992) sprovvista di alcuna sanzione in caso di omissione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)