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Sez. 5, Sentenza n. 45714 del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv. 233205 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Nuova figura del reato di falso in prospetto - Riconducibilità al reato di false comunicazioni sociali - Esclusione - Bancarotta fraudolenta impropria da falso in prospetto commessa prima della entrata in vigore della L. n. 61 del 2002 - Abolitio criminis - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233205-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 cod. civ., nel testo introdotto dall'art.1 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, non rientra nel novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui all'art. 223 legge fall., e quindi la corrispondente condotta non è più prevista come reato di bancarotta fraudolenta impropria societaria. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato di falso in prospetto, pur ponendosi in rapporto di continuità normativa con quello di false comunicazioni sociali delineata dall'art. 2621 cod. civ. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto, è attualmente configurato in una autonoma figura criminosa che non è stata richiamata fra quelle espressamente elencate dall'art. 223 legge fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2623, Legge 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)