Sez. 1, Sentenza n. 10976 del 10/12/1996 (Rv. 501165 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzione stabilita solo entro un limite minimo e massimo - Determinazione in caso di opposizione - Poteri del giudice - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Allorché la legge fissi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo, la sua determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell'opposizione alla ordinanza - ingiunzione, ove legittimamente investito della questione relativa dall'opponente. L'esercizio di tale potestà, se sorretto da adeguata motivazione in relazione ai criteri dettati dall'art. 11 legge n. 689 del 1981, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)