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Sez. L, Sentenza n. 2823 del 09/03/1992 (Rv. 476136 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione | Ratei liquidati e non riscossi - Termini quinquennali - Ratei non liquidati - Termine decennale - Fattispecie dichiarata non assoggettabile al primo comma, art. 6 D.L. n. 103 del 1991.
Stato
decisa il 1992-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476136-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Dei ratei di pensione

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (con sentenza n. 283 del 1989) dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nella parte statuente l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 alle rate di pensione comunque non poste in pagamento, detto termine opera (solo) con riguardo alle rate già liquidate e non riscosse, mentre nel caso di rate non liquidate - come quelle dovute a titolo d'integrazione al minimo per effetto di sentenze della Corte Costituzionale dichiarative dell'illegittimità di norme statuenti il divieto dell'integrazione stessa in ipotesi di godimento di altra pensione - si applica l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.. (Principio enunciato in fattispecie cui la S.C. ha ritenuto inapplicabile, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con legge 1 giugno 1991 n. 166).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)