Sez. L, Sentenza n. 6006 del 16/06/1998 (Rv. 516524 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Credito per gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Condizioni - Conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione e messa a disposizione delle relative somme a favore dell'avente diritto - Necessità - Difetto di tali condizioni - Prescrizione decennale - Operatività.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il credito per gli interessi e la rivalutazione monetaria sui ratei dell'assegno di invalidità ex art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 - quale componente del credito avente ad oggetto i detti ratei - soggiace alla prescrizione quinquennale solo nel caso in cui possa ritenersi liquido, nel senso che anche per esso (oltreché per il credito principale) sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione con messa a disposizione delle relative somme a favore dell'avente diritto, operando in caso contrario la prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)