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Sez. L, Sentenza n. 11535 del 06/11/1995 (Rv. 494553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione del credito pensionistico - Prescrizione decennale del diritto ai ratei - Applicabilità - Limiti ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 per i ratei liquidi ma non riscossi - Quote non versate e pagamenti solo parziali - Regola generale - Operatività.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La rivalutazione monetaria del credito pensionistico (nella specie relativo a pensione di invalidità) dovuta in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, costituendo una componente del credito previdenziale, è assoggettata alla medesima prescrizione applicabile ai ratei pensionistici, che è decennale salvo che nella ipotesi disciplinata dall' art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, la cui previsione, in relazione anche a Corte costituzionale 25 maggio 1989 n. 283 (che ha dichiarato incostituzionale l' art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67, che con interpretazione autentica estendeva l' operatività dell' indicato art. 129 anche alle rate di pensione non poste in pagamento), concerne solo i ratei "liquidi" - intendendosi per tali ai fini in esame le somme messe a disposizione dell' avente diritto e non riscosse - e non riguarda invece, in particolare, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito -, in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali quindi si applica la prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)