Sez. 2, Sentenza n. 663 del 05/02/1982 (Rv. 418426 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PERMANENTE DI UNA PARTE DEL BENE COMUNE - DIVIETO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - OCCUPAZIONE PERMANENTE DI UNA PARTE DEL BENE COMUNE - DIVIETO.*
L'uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla occupazione permanente di una parte del bene comune, tale che, nel concorso degli altri requisiti di legge, possa portare alla usucapione della parte occupata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)