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Sez. 5, Sentenza n. 2526 del 22/02/2002 (Rv. 552413 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione delle imposte ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Avviso di liquidazione - Termine di decadenza - Termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dall'art. 43 del dPR n. 600 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552413-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il termine di decadenza fissato per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica dall'art. 43, primo comma, del medesimo d.P.R. deve ritenersi, a maggior ragione, applicabile agli avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell'art. 36 bis citato. Ne consegue che, fermo restando - in virtù della norma interpretativa di cui all'art. 28 della legge n. 449 del 1997 - il carattere ordinatorio del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, previsto nel primo comma del medesimo art. 36 bis (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dall'art. 13 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), l'Amministrazione finanziaria si intende comunque decaduta dal potere di liquidazione ex art. 36 bis cit. quando si sia consumato il potere di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)