Sez. 5, Sentenza n. 17507 del 09/12/2002 (Rv. 559082 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, ex art. 36 bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 - Termine - Carattere ordinatorio, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 449 del 1997 - Natura innovativa e non interpretativa della norma - Configurabilità - Efficacia retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Trasformazione in ordinatori soltanto dei termini ancora pendenti e non di quelli già scaduti - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 154 cod. proc. civ. - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni ex art. 36 bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - secondo il quale il primo comma del citato art. 36 bis "nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza" -, costituisce norma non avente efficacia retroattiva, atteso che, da un lato, ad essa non può riconoscersi (nonostante qualunque contraria indicazione) natura interpretativa, e, dall'altro, non sussiste alcun elemento per poter attribuire, nella specie, in deroga al principio di cui all'art. 11 delle preleggi, efficacia retroattiva ad una norma innovativa. Deve, pertanto, ritenersi, in primo luogo, che il citato art. 28 della legge n. 449 del 1997 abbia trasformato in ordinatori soltanto i termini ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore e non quelli già scaduti, e, in secondo luogo, che la trasformazione del termine da perentorio in ordinatorio (e non meramente acceleratorio) comporti l'applicazione, in via analogica, della disciplina dettata dall'art. 154 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza - anche in considerazione delle particolari garanzie costituzionali che assistono la posizione del soggetto passivo d'imposta - che dall'anzidetta trasformazione non deriva la proroga automatica del termine, bensì solo la sua prorogabilità, prima della scadenza e per una durata non superiore al termine originario, con atto del giudice o della pubblica amministrazione (nella fattispecie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell'amministrazione finanziaria, ha ritenuto illegittimo l'atto impositivo adottato, ex art. 36 bis del d.P.R n. 600 del 1973, dopo la scadenza del termine in esso previsto, senza che ne fosse stata tempestivamente disposta la proroga).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)