Sez. 5, Sentenza n. 14164 del 24/09/2003 (Rv. 567121 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, ex art. 36 bis del dPR n. 600 del 1973 - Termine - Natura - Art. 28 della legge n. 449 del 1997 - Carattere interpretativo, con conseguente efficacia retroattiva - Configurabilità - Conseguenze - Scadenza del termine - Decadenza dell'amministrazione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, sia in base al dettato letterale dell'art. 36 bis, primo comma, del dPR 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo introdotto dall'art. 1 del dPR 27 settembre 1979, n. 506), sia per effetto dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - applicabile anche ai giudizi in corso, dovendo ad esso riconoscersi natura di norma interpretativa, come tale avente efficacia retroattiva, e a termine del quale la disposizione citata, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del d.lgs. n. 241 del 1997, va interpretata nel senso che il termine in essa indicato, "avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza" -, alla inutile scadenza del termine previsto nel citato art. 36 bis non era collegata nessuna decadenza a danno dell'amministrazione finanziaria e, di conseguenza, il suo inutile decorso non faceva sorgere nessun corrispondente diritto in capo al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 27/09/1979 num. 506 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)