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Sez. L, Sentenza n. 1466 del 10/02/2000 (Rv. 533693 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Valutazione del giudice circa la trattazione congiunta dei motivi di impugnazione - Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533693-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

La revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. non può investire un vizio del ragionamento del giudice nella sua funzione di dimostrazione del percorso logico attraverso il quale si configura come credibile e accettabile la decisione resa, ma soltanto un vizio di assunzione del fatto e della tecnica di assunzione di questo. Pertanto, non può rientrare nella fattispecie legale dell'errore di fatto la valutazione operata dal giudice in ordine alla trattazione, congiunta o autonoma, dei motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)