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Sez. 1, Sentenza n. 5205 del 29/11/1989 (Rv. 464386 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ - EFFICACIA DEL LODO TRA LE PARTI DALLA DATA DELLA SUA ULTIMA SOTTOSCRIZIONE EX LEGE N. 28 DEL 1983 - ACQUISIZIONE DEL VALORE DI SENTENZA DA PARTE DEL LODO - DECRETO DI ESECUTIVITÀ DEL PRETORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464386-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ - EFFICACIA DEL LODO TRA LE PARTI DALLA DATA DELLA SUA ULTIMA SOTTOSCRIZIONE EX LEGE N. 28 DEL 1983 - ACQUISIZIONE DEL VALORE DI SENTENZA DA PARTE DEL LODO - DECRETO DI ESECUTIVITÀ DEL PRETORE - NECESSITÀ.*

Anche dopo la riforma di cui alla legge 8 febbraio 1983, n. 28, solo il lodo omologato è impugnabile a norma degli art. 827, 828 ed 829 cod. proc. civ., atteso che il lodo arbitrale pronunciato in Italia, è reso esecutivo nell'ambito dell'ordinamento italiano ed acquisisce l'attitudine ad assumere efficacia di giudicato sostanziale unicamente dopo l'exequatur pretorile, successivo al deposito in cancelleria, e che le nuove norme introdotte dalla predetta legge - in particolare quelle contenute negli art. 823, quarto comma (sull'efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione), 825, secondo e terzo comma (sul deposito del lodo da eseguirsi nel territorio della Repubblica), nonché l'abrogazione parziale dell'art. 829 n. 5 cod. proc. civ. (sulla nullità della sentenza per ritardo nel deposito) - non hanno abrogato, nemmeno in parte, gli art. 825, secondo e terzo comma (ora quarto e quinto), 827, 828, primo e terzo comma, ed 831 cod. proc. civ. né impongono un'interpretazione di queste norme difforme da quella seguita prima della detta riforma. (V 1869/82, mass n 419713; (V 6277/79, mass n 403008; (V 5287/78, mass n 395060; (Conf 1929/89, mass n 462566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)