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Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 22/04/1989 (Rv. 462566 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ - EFFICACIA DEL LODO TRA LE PARTI DALLA DATA DELLE SUE SOTTOSCRIZIONI EX LEGGE N. 28 DEL 1983 - ACQUISIZIONE DEL VALORE DI SENTENZA DA PARTE DEL LODO - DECRETO DI ESECUTIVITÀ RESO DAL PRETORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462566-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ - EFFICACIA DEL LODO TRA LE PARTI DALLA DATA DELLE SUE SOTTOSCRIZIONI EX LEGGE N. 28 DEL 1983 - ACQUISIZIONE DEL VALORE DI SENTENZA DA PARTE DEL LODO - DECRETO DI ESECUTIVITÀ RESO DAL PRETORE - NECESSITÀ.*

In tema d'arbitrato, le modificazioni introdotte dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28, ivi inclusa quella inerente all'efficacia del lodo fra le parti dalla data della sua sottoscrizione (ultimo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 2 della citata legge), non toccano il principio posto dall'art. 825 quinto comma cod. proc. civ., secondo cui il lodo medesimo acquista valore di sentenza con il decreto di esecutività reso dal pretore. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per nullità, proposta contro il lodo privo del suddetto decreto, atteso che tale rimedio è contemplato dall'art. 827 cod. proc. civ. solo avverso la "sentenza arbitrale".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 09/02/1983 num. 28 art. 2, Legge 09/02/1983 num. 28 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)