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Sez. L, Sentenza n. 4472 del 14/05/1996 (Rv. 497591 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 24 dell' accordo nazionale per gli autoferrotranvieri 23 luglio 1976 circa l'assorbimento del rimborso contributi fino a concorrenza nel trattamento di buonuscita -.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione da parte del giudice di merito di disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto per le violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'assorbimento fino a concorrenza nel trattamento di buonuscita disposto dall'art. 24 dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, concernesse anche il cosiddetto rimborso contributi corrisposto in caso di anticipato collocamento a riposo dell'agente per inabilità fisica ai sensi dell'art. 16 n. 3 del testo unico degli accordi aziendali dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Catania. La S.C., nel confermare tale pronunzia, ha altresì escluso che il menzionato art. 24 incorresse nella nullità prevista dall'art. 4, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le clausole collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto, posto che, nell'interpretazione del giudice di merito, il rimborso contributi aveva struttura e funzione del tutto diverse dall'indennità di anzianità e dalle altre indennità assimilate, rientrando quindi nella previsione del comma quinto del menzionato articolo 4.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)