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Sez. L, Sentenza n. 10829 del 17/12/1994 (Rv. 489254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Distinzione - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In tema di distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, occorre far riferimento, al di là del "nomen iuris" usato dalle parti, al concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento ed in particolare alle caratteristiche ed alle modalità della prestazione lavorativa, considerando che, mentre la subordinazione implica inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione in suo favore delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, con conseguente vincolo di natura personale, limitativo della libertà, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività lavorativa (opus); nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del rapporto, sia poco agevole l'apprezzamento dell'esistenza della subordinazione o dell'autonomia, possono essere peraltro utilizzati altri criteri distintivi di carattere sussidiario, quali la valutazione dell'esistenza, in capo al lavoratore, di un'organizzazione imprenditoriale anche in termini minimi, che nel lavoro autonomo non può mancare, ovvero l'incidenza del rischio economico attinente all'esercizio dell'attività lavorativa, che nel lavoro autonomo grava sullo stesso lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)