Sez. L, Sentenza n. 12033 del 06/11/1992 (Rv. 479379 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Lavoro autonomo - Distinzione - Criteri - Assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - Carattere primario - Ricorso ad altri criteri complementari e sussidiari - Ammissibilità - Condizioni - Valore decisivo - Esclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
In tema di distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - quale tratto tipico della subordinazione - non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)