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Sez. U, Sentenza n. 2372 del 30/06/1969 (Rv. 341821 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ENTI PUBBLICI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'ENTE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'INVALIDO ALLA ASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'INVALIDO O DEL MUTILATO - TUTELABILITA IN VIA AMMINISTRATIVA E IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341821-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ENTI PUBBLICI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'ENTE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'INVALIDO ALLA ASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'INVALIDO O DEL MUTILATO - TUTELABILITA IN VIA AMMINISTRATIVA E IN SEDE GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA.*

Dall'insieme delle Disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539 e, piu particolarmente, legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9), si desume che, a differenza di quanto e previsto per i datori di lavoro privati, per gli enti pubblici non sussiste, in Mancanza di assunzione diretta, un Obbligo di assunzione a seguito di avviamento al lavoro per assegnazione fatta dagli uffici del lavoro ne il correlativo diritto del lavoratore ad essere assunto, essendo, invece, previsti, al fine di garantire l'osservanza della legge, oltre all'anzidetto potere di vigilanza da parte del ministero del lavoro, soltanto sanzioni indirette, ed attribuendosi ai singoli invalidi per servizio, iscritti negli elenchi dei disoccupati ed alle associazioni di categoria, il potere di impugnare in via amministrativa e giurisdizionale i provvedimenti di assunzione effettuati in violazione delle citate norme.*

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1953 num. 142 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)