Sez. 5, Sentenza n. 21161 del 08/10/2014 (Rv. 632980 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia concernente l'avvenuto perfezionamento del condono - Autonomia dalla controversia concernente l'atto impositivo relativo al rapporto tributario oggetto di istanza di condono - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia concernente l'avvenuto perfezionamento della procedura è distinta ed autonoma da quella riguardante l'atto impositivo relativo al rapporto tributario oggetto d'istanza di condono, sicché il giudice della prima è tenuto a valutare la sussistenza del presupposto per il condono (pendenza di una lite concernente i presupposti o l'entità dell'imposizione) in base a quanto dedotto nel giudizio sottoposto al suo esame, senza poter valutare la fondatezza di quanto oggetto del ricorso sull'atto. Ne consegue che il giudice del condono, dinanzi al quale viene dedotta la pendenza di una lite avente ad oggetto una cartella esattoriale asseritamente non preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, non può esaminare il merito di tale causa e, ove ritenga regolare la notifica dell'avviso di accertamento, deve escludere la sussistenza di una lite condonabile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)