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Sez. U, Sentenza n. 643 del 16/01/2015 (Rv. 634058 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Potenziale sindacato sul provvedimento impositivo - Configurabilità della lite - Succienza - Rituale proposizione del ricorso nei confronti del legittimato passivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di avviso di liquidazione ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 e presupposto atto di classamento.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634058-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso. (In applicazione di tale principio, la S.C., ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ha ritenuto lite condonabile quella nata dal ricorso avverso l'avviso di liquidazione d'imposta di registro ex art. 12 del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154, che investa anche il provvedimento di classamento, contestualmente comunicato, ma non ritualmente impugnato nei confronti dell'Agenzia del territorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quater CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)