Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012 (Rv. 623506 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Controversia concernente l'avvenuto perfezionamento del condono - Autonomia dalla controversia concernente l'atto impositivo relativo al rapporto tributario oggetto di istanza di condono - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La controversia concernente l'avvenuto perfezionamento del condono è distinta ed autonoma da quella riguardante l'atto impositivo relativo al rapporto tributario oggetto di istanza di condono, perché presuppone l'esistenza di un atto espresso o tacito dell'Ufficio impositore volto a disconoscere l'effetto della definizione agevolata, posto che, se da un lato non è proponibile nel giudizio tributario un'azione di accertamento, in quanto estranea al modulo di tale processo, il quale si introduce necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, dall'altro l'art. 19, comma primo, lett. h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede, tra gli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni tributarie, quelli di "diniego di agevolazioni", così ponendo implicitamente una regola generale di abilitazione del contribuente a formulare domanda di agevolazione, e quindi anche di condono, e di opporsi ad un eventuale diniego. Ne consegue che la controversia concernente l'avvenuto perfezionamento del condono, salvo espresse previsioni legislative di deroga, deve essere proposta in separato giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)