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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2997 del 07/02/2018 (Rv. 647048 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | – Convalida delle Misure alternative al trattenimento presso un CIE – Comunicazione della data d'udienza e assistenza del difensore – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647048-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere applicate le stesse garanzie della comunicazione della data d'udienza e della partecipazione necessaria del difensore, di fiducia o di ufficio nel caso in cui l'interessato ne sia sprovvisto, che sono previste esplicitamente dal comma 4 del citato articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato, senza rinvio, il decreto di convalida del provvedimento di applicazione del ritiro del passaporto ed obbligo di presentazione per la firma in quanto emesso all'esito di udienza la cui data non era stata comunicata allo straniero, in essa non assistito da difensore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)