Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009 (Rv. 610905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporto di lavoro a tempo determinato - Art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Interpretazione letterale e sistematica - Percentuale massima di assunzione di lavoratori a tempo determinato - Rimessione alla contrattazione collettiva - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a tempo determinato, l'art. 23 della legge n. 56 del 1987 va interpretato, alla luce di una esegesi letterale e sistematica, nel senso che la norma, nel prevedere che tali rapporti costituiscono una percentuale del personale con rapporto a tempo indeterminato rimettendone l'esatta definizione alla contrattazione collettiva, fa riferimento al numero complessivo di lavoratori con rapporto a tempo indeterminato occupati nell'azienda presso la quale debbono essere effettuate le assunzioni a termine, dovendosi ritenere la ragionevolezza di una tale indicazione in quanto del tutto coerente con la prospettiva legislativa, posta a fondamento della norma, di assicurare una maggiore flessibilità del mercato e una più accentuata corresponsabilizzazione delle organizzazioni sindacali nella gestione delle imprese, alle quali è delegato il potere di introdurre causali contrattate di assunzioni a termine, restando prive di ogni rilievo, quale parametro per la valutazione di costituzionalità, eventuali ulteriori fonti normative, non di rango costituzionale, emanate nel previgente o successivo contesto ordinamentale (Fattispecie relativa ad assunzione a termine di messi notificatori).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)