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Sez. L, Sentenza n. 8131 del 05/11/1987 (Rv. 455783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - PERIODI DI ASTENSIONE DAL LAVORO - COMPUTABILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESTENSIONE.*

L'art. 6 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) - il quale stabilisce che i periodi di astensione dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della stessa legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie assicura alle lavoratrici madri una tutela più ampia di quella di cui all'art. 14 della precedente legge 26 agosto 1950 n. 860 e all'art. 2110 cod. civ., rendendo computabili i periodi di astensione obbligatoria a tutti gli effetti legali e contrattuali legati alla permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, anche ai fini del passaggio alla categoria superiore, ove l'acquisizione di questa sia collegata, secondo la disciplina collettiva, alla semplice durata della prestazione lavorativa. (Conf 5061/81, mass n 415856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)