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Sez. L, Sentenza n. 623 del 01/02/1989 (Rv. 461699 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZE DAL LAVORO EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI - ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - CARATTERE INNOVATIVO - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE PER IL SEMPLICE DECORSO DEL TEMPO - ONERE PROBATORIO DELL'ESISTENZA DI UNA PATTUIZIONE LIMITATIVA - INCIDENZA SUL DEDUCENTE - NATURA DI DETTA CONTESTAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461699-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ASSENZE DAL LAVORO EX ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - EQUIPARAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI - ART. 3 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - CARATTERE INNOVATIVO - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE PER IL SEMPLICE DECORSO DEL TEMPO - ONERE PROBATORIO DELL'ESISTENZA DI UNA PATTUIZIONE LIMITATIVA - INCIDENZA SUL DEDUCENTE - NATURA DI DETTA CONTESTAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 3, secondo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - il quale stabilisce che "le assenze dal lavoro, previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti" - ha carattere innovativo rispetto all'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, in quanto eleva a criterio legale generale, suscettibile di deroga ad opera di previsioni difformi e diverse dei contratti collettivi, ciò che, nell'ambito della ratio dell'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, costituiva l'effetto di una eventuale specifica previsione del contratto collettivo. Ne consegue che è il datore di lavoro - il quale, invocando una diversa previsione contrattuale, contesti il diritto della lavoratrice, nascente dalla legge, alla promozione per il semplice decorso del tempo - ad avere l'Onere di dimostrare l'esistenza di una pattuizione completa ed operante ai fini della realizzazione dell'ipotesi derogativa dell'art. 3 della legge n. 903 del 1977, configurandosi la deduzione dell'esistenza di detta pattuizione come un'eccezione in senso proprio rispetto al diritto fatto valere dalla lavoratrice. (V 1339/88, mass n 457490; (V 9081/87, mass n 456346; (V 8131/87, mass n 455783; (V 6879/87, mass n 455075; (V 6448/84, mass n 438029).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)