Sez. L, Sentenza n. 947 del 09/02/1990 (Rv. 465248 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli è censurabile, in Sede di legittimità, per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie - in cui l'impugnata sentenza aveva escluso il diritto del lavoratore, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo ufficio, al riconoscimento della qualifica di funzionario, grado settimo, in virtù della sua preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria - la S.C., cassando la decisione, ha ritenuto corretta l'interpretazione di detta disciplina nel senso della possibilità del capo ufficio, inquadrato nel grado ottavo, di essere preposto ad una simile Agenzia ed ha invece censurato l'interpretazione della stessa disciplina laddove i giudici del merito avevano ritenuto che la preposizione del funzionario del ramo tecnico-produttivo all'Agenzia foranea predetta fosse eccezionale - come quella del funzionario del ramo amministrativo - invece che propria delle sue mansioni ordinarie). (V 2380/89, mass n 462794; (V 5141/88, mass n 459894; (V 5006/88, mass n 459812; (V 2111/88, mass n 479963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)