Sez. L, Sentenza n. 5141 del 10/09/1988 (Rv. 459894 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN PREPOSTO AD UN'AGENZIA FORANEA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN PREPOSTO AD UN'AGENZIA FORANEA.*
Il carattere negoziale della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli comporta che l'interpretazione di essa da parte del giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, che in Sede di legittimità è sindacabile soltanto sotto i profili del vizio della motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in virtù della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, considerando, in particolare, che, secondo lo statuto del Banco ed il regolamento del personale, tale preposizione rientrava, in via normale, fra le mansioni del capo ufficio, non essendo rilevante la possibilità delle preposizioni alla medesima Agenzia di un funzionario direttivo). (Conf 2419/88, mass n 458191; (Conf 2111/88, mass n 457963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)