Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 08/05/1976 (Rv. 380388 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENUTO DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA RISARCITORIA - TRASFORMAZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PENDENZA DEL GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO - AUTONOMA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - LITISPENDENZA - SUSSISTENZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENUTO DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DOMANDA RISARCITORIA - TRASFORMAZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA - PENDENZA DEL GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO - AUTONOMA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - LITISPENDENZA - SUSSISTENZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
L'Azione risarcitoria dei danni derivati dall'occupazione definitiva di un bene da parte della pubblica amministrazione si converte automaticamente, ope legis, in quella di opposizione alla stima dell'indennita di espropriazione, nel momento in cui sopraggiunge la emanazione del provvedimento espropriativo. Pertanto, nel caso in cui, pendente il giudizio per il risarcimento dei danni, il titolare del bene espropriato proponga autonomo giudizio di opposizione alla stima, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo a norma dell'art 39 cod proc civ. (V 2721/74, mass n 371187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)