Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti distrattivi - Unicità del reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)