Sez. 5 - , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020) Rv. 278156 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti distrattivi – Conseguenze – Unicità del reato – Configurabilità – Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario.(Conf. Cass. n. 5158/1992, Rv. 18995601).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)