Sez. 3, Sentenza n. 16022 del 05/03/2004 Ud. (dep. 06/04/2004) Rv. 228969 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione - Durata - Collegamento al tempo effettivamente decorso fino al rinvio disposto dal giudice - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'inadempimento del difensore per adesione allo sciopero di categoria.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)