Sez. 1, Sentenza n. 4398 del 19/04/1995 (Rv. 491893 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazione valutaria antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 148 del 1988 - Depenalizzazione - Ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria - Opposizione - Cognizione - Giudice competente.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Riguardo a violazione valutaria commessa anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 e depenalizzata per effetto della legge 21 ottobre 1988 n. 455, la competenza a giudicare sull'opposizione ad ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria appartiene inderogabilmente al pretore di Roma, città in cui ha l'unica sede l'Ufficio Italiano Cambi, presso il quale, a mezzo di redazione di processo verbale, avviene l'accertamento della violazione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)