Sez. 1, Sentenza n. 959 del 26/01/1993 (Rv. 480460 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza | Norme valutarie - Violazione - Sanzioni pecuniarie amministrative - Irrogazione - Opposizione - Competenza territoriale inderogabile - Pretore di Roma - Disciplina relativa alla competenza territoriale - Contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione - Insussistenza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza
Ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 - che richiama l'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini della disciplina della competenza territoriale in ordine all'opposizione ad ingiunzione irrogativa di sanzioni pecuniarie amministrative per violazione di norme valutarie - la competenza medesima appartiene inderogabilmente, con conseguente assoggettamento al regime di cui al primo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., al pretore del luogo della violazione, da ritenere coincidente col luogo dell'accertamento della medesima, senza che ne restino violati gli artt, 3 e 25 della costituzione per il caso in cui, essendo la competenza per siffatto accertamento demandata ad una amministrazione centrale con unica sede in Roma (Ufficio Italiano dei Cambi), si determina concentrazione delle opposizioni in materia valutaria presso il pretore di tale città.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)