Sez. 3, Sentenza n. 35291 del 24/06/2003 Ud. (dep. 09/09/2003) Rv. 226164 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Riferibilità a soggetti diversi dall'imputato - Esclusione - Fondamento.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il diritto all'interprete per soggetto che non conosca la lingua italiana va riconosciuto alla sola persona dell'imputato, atteso che le dichiarazioni rese da soggetto straniero diverso dal predetto non è regolamentata dall'art. 143 c.p.p., con la conseguente inapplicabilità della sanzione di nullità dell'atto assunto, ostandovi il principio di tassatività dettato dall'art. 177 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)