Sez. L, Sentenza n. 1430 del 10/02/1988 (Rv. 457533 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DURANTE IL PREAVVISO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA SOPRAVVENUTA DURANTE IL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE - PREAVVISO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DURANTE IL PREAVVISO - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA SOPRAVVENUTA DURANTE IL PREAVVISO - AMMISSIBILITÀ.*
Durante il termine di preavviso il rapporto di lavoro prosegue con la permanenza di tutte le reciproche obbligazioni delle parti, il che comporta non soltanto che il lavoratore è tenuto ad eseguire la prestazione e che il datore di lavoro deve corrispondergli la retribuzione, ma anche che devono essere adempiuti tutti gli altri obblighi inerenti al rapporto, quale quello di mantenere il lavoratore nella posizione anteriormente goduta e che il rapporto stesso non è indifferente ai fatti che durante il preavviso avvengono nonché agli Atti ed al comportamento delle parti. Non è quindi precluso al lavoratore, né al datore di lavoro di manifestare, in pendenza del termine di preavviso, la volontà di risolvere in tronco il rapporto per la sopravvenienza di fatti che ne impediscano la prosecuzione anche temporanea. (V 3849/86, mass n 446691; (Conf 594/84, mass n 432832).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)