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Sez. L, Sentenza n. 3849 del 10/06/1986 (Rv. 446691 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - EFFETTI - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - SUCCESSIVE DIMISSIONI IN TRONCO DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446691-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO - PREAVVISO - EFFETTI - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - SUCCESSIVE DIMISSIONI IN TRONCO DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento con preavviso, il rapporto di lavoro continua fino al termine del periodo di preavviso, con la permanenza di tutte le reciproche obbligazioni delle parti, non esclusa quella del datore di lavoro di mantenere il dipendente nella posizione prima goduta. Pertanto, è consentito al lavoratore, risolvere in tronco il rapporto anche nel corso di tale periodo, per la sussistenza di fatti (come, nella specie, l'ingiustificata diminuzione della retribuzione) che ne impediscono la prosecuzione, con l'ulteriore conseguenza del diritto del lavoratore medesimo all'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi del primo comma dell'art. 2119 cod. civ., oltre che al trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.), comprensivo, nel caso d'ingiustificato licenziamento del dirigente industriale, dell'indennità supplementare prevista dalla disciplina collettiva. (V 594/84, mass n 432832).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 09/10/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)