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Sez. 6, Sentenza n. 32 del 11/01/1995 Cc. (dep. 01/03/1995) Rv. 200563 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - In genere | Deposito nel giudizio di riesame della misura cautelare - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omesso deposito.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200563-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - In genere

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che l'art. 271 cod. proc. pen. ricollega all'esecuzione delle relative operazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., ha rilievo anche nel procedimento cautelare, non essendo consentito, anche in base alla lettera del citato art. 271, distinguere tra valenza di indizio o valenza di prova dei risultati suddetti, ricollegando l'inutilizzabilità esclusivamente a quest'ultima: tale sanzione colpisce infatti gli esiti viziati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, e dunque in qualunque sede si intenda impiegarli. Ne consegue che i decreti autorizzativi delle intercettazioni devono essere allegati agli atti depositati dal pubblico ministero per il giudizio di riesame della misura cautelare che sulla base dei loro risultati sia stata applicata, onde consentire al giudice di sindacare il provvedimento ed alla parte di eccepirne l'invalidità, così evitandosi che violazioni della libertà di comunicazione dei consociati si pongano alla base di ulteriori limitazioni della loro libertà, la cui illegittimità potrebbe altrimenti disvelarsi solo "ex post", in contrasto anche con i più elementari principi di economia processuale. (Nella specie la Corte ha precisato che la mancata necessaria allegazione dei decreti autorizzativi in sede di riesame non comporta la nullità del procedimento cautelare ma solo l'inutilizzabilità, allo stato, delle intercettazioni, e che inoltre, trattandosi di risultanze acquisibili d'ufficio in virtù dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., il tribunale può richiamare copia degli atti suddetti, dalla cui completa ricezione comincia a decorrere il termine di dieci giorni indicato dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)