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Sez. 6 - , Sentenza n. 3616 del 15/11/2018 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275044 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Configurabilità - Valutazione del comportamento collaborativo dell’imputato - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275044-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al comportamento collaborativo del reo "post delictum", ma deve essere correlata alla concreta offensività della condotta desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)