Sez. 3 - , Sentenza n. 25044 del 21/07/2020 Ud. (dep. 04/09/2020) Rv. 279711 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Collaborazione dell'imputato - Rilevanza - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, al fine della sussumibilità del fatto nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non rileva il contegno collaborativo dell'imputato, che esula dai "mezzi", dalle "modalità" e dalle "circostanze dell'azione" e che può trovare riconoscimento, a livello sanzionatorio, nell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero delle circostanze attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)