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Sez. 2, Sentenza n. 1540 del 08/06/1963 (Rv. 262294 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - CONDOMINIO - IMPUGNAZIONE DI DELIBERAZIONI CONDOMINIALI IN TEMA DI RIPARTO DI SPESE - DETERMINAZIONE DEL VALORE.*
Stato
decisa il 1963-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262294-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - CONDOMINIO - IMPUGNAZIONE DI DELIBERAZIONI CONDOMINIALI IN TEMA DI RIPARTO DI SPESE - DETERMINAZIONE DEL VALORE.*

Allorche un condomino abbia chiesto in giudizio la dichiarazione di nullita di una deliberazione condominiale, avente per oggetto la ripartizione di spese condominiali per un ammontare superiore al limite minimo di valore della Competenza del tribunale, il valore della controversia, ai fini della Determinazione della Competenza, va stabilito in base a tale ammontare, anche se per effetto dell'eventuale accoglimento della sua domanda, il beneficio tratto dal condomino sia limitato al riconoscimento dell'inesistenza del suo Obbligo di pagamento di una quota di spese condominiali inferiore al limite minimo di valore della Competenza del tribunale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)