Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 21/02/1997 (Rv. 502595 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Giudizio di merito innanzi al Tribunale dei minorenni - Introduzione con citazione e non con ricorso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
IL giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori, innanzi al Tribunale, a norma dell'art. 38 disp. att. cod. civ.(come modificato dall'art.221 della legge 18 maggio 1975 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) ove attivato con citazione invece che con ricorso (a mezzo del quale deve essere introdotto, a norma dell'art. 737 cod. proc. civ., trattandosi di giudizio soggetto al rito camerale anziché al rito contenzioso ordinario) non è viziato da nullità quando l'atto introduttivo contenga tutti gli elementi necessari a farlo considerare come ricorso e siano stati adottati dal giudice i conseguenti provvedimenti di legge ai fini della instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 18/05/1975 num. 151 art. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)