Sez. 1, Sentenza n. 2866 del 17/03/1998 (Rv. 513727 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Giudizio di merito - Rito camerale - Atto introduttivo ex art. 737 cod. proc. civ. - Mancata notificazione della data dell'udienza trattazione - Nullità ex art. 164 cod. proc. civ. - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità naturale di minori dinanzi al tribunale per i minorenni, a norma dell'art. 38 disp. att. cod. civ., è soggetto al rito camerale, anziché al rito contenzioso ordinario, cosicché va proposto con ricorso ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. Peraltro, trattandosi di procedimento contenzioso le esigenze di rispetto del contraddittorio esigono la notifica al controinteressato del ricorso e della data dell'udienza di trattazione, entro un termine idoneo ad assicurargli l'utile esercizio del diritto di difesa. A tale fine, deve ritenersi applicabile anche al procedimento camerale in via analogica - attenendo ai requisito dell'atto indispensabili a garantire il contraddittorio - l'art. 164 cod. proc. civ. nella parte in cui sancisce la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ove in esso non sia indicata la data dell'udienza di prima comparizione (nella specie, l'art. 164 cod. proc. civ. è stato applicato nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 18/05/1975 num. 151 art. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)