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Sez. 3, Sentenza n. 6321 del 16/05/2000 (Rv. 536555 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato - Determinazione - Criteri - Decesso del danneggiato - Liquidazione dei danni patrimoniali ai congiunti - Criteri.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536555-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Nella liquidazione del danno da invalidità permanente deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, agli emolumenti che a questi spettano in concreto e, perciò, alle competenze effettive al netto delle ritenute, avendo la legge 26 febbraio 1977 n. 39 eliminato, ai fini del risarcimento del danno, ogni riferimento al reddito lordo per il lavoro dipendente. In caso di morte del danneggiato, anche il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti postula l'adozione di un metodo di calcolo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della cd. "quota sibi" (della parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe speso per sè), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)