Sez. 2, Sentenza n. 1599 del 15/02/1988 (Rv. 457641 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - IN GENERE - CONDONO EDILIZIO - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - IN GENERE - CONDONO EDILIZIO - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
La sanatoria edilizia di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (cosiddetto condono edilizio), opera nei rapporti tra l'autore della costruzione e la pubblica amministrazione perseguendo soltanto l'effetto di conservare l'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della relativa violazione alle sanzioni a questa conseguenti senza comportare una modifica della disciplina urbanistica né di conseguenza far venir meno la contrarietà della costruzione alle normative che regolano i rapporti tra privati in materia di distanze nelle costruzioni contenute nel codice civile o di questo integrative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 23/04/1985 num. 146 CORTE COST., Legge 21/06/1985 num. 298 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)