diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 16/11/1989 (Rv. 464253 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI CONFINANTI RELATIVA ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NELLA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE - RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA EX ARTT. 31 E SEGG. LEGGE N. 47 DEL 1985 SUL COSIDDETTO CONDONO EDILIZIO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PENDENZA DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI CONCESSIONE IN SANATORIA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 44 DELLA CITATA LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464253-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI CONFINANTI RELATIVA ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI NELLA ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE - RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA EX ARTT. 31 E SEGG. LEGGE N. 47 DEL 1985 SUL COSIDDETTO CONDONO EDILIZIO - INCIDENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PENDENZA DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI CONCESSIONE IN SANATORIA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 44 DELLA CITATA LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

A differenza della concessione in deroga prevista dall'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (nel testo di cui alla legge 6 agosto 1976 n. 765), che esplica i suoi effetti anche sui rapporti fra i privati, che restano assoggettati alla disciplina contenuta nella concessione stessa, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, prevista dagli artt. 31 e segg. della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul cosiddetto condono edilizio, non comporta alcuna deroga alla vigente normativa urbanistico- edilizia, limitandosi a disciplinare la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, per fini di interesse generale. Ne consegue che, nelle controversie fra privati confinanti relative all'osservanza delle distanze legali nella esecuzione di opere edilizie, la sanatoria in condono, siccome inerente al solo rapporto pubblicistico fra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore, non può incidere sui rapporti fra quest'ultimo ed i vicini, i quali, nel caso di violazione delle norme urbanistico-edilizie, conservano inalterato il diritto al risarcimento del danno e, nel caso d'inosservanza delle norme di cui agli artt. 873 e segg. cod. civ., anche il diritto alla riduzione in pristino, senza che possa trovare applicazione, in pendenza della procedura amministrativa di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione del processo a norma dell'art. 44 della citata legge, che è necessaria solo per i procedimenti penali, amministrativi e tributari conseguenti alle violazioni. (V 1599/88, mass n 457641; (V 3497/87, mass n 452488; (V 461/83, mass n 425258; (V 2340/81, mass n 413091; (Conf 9352/87, mass n 456519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17 quater, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quater CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)