Sez. L, Sentenza n. 854 del 11/02/1989 (Rv. 461871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE IN AMBITO DI LIBERA RECEDIBILITÀ - RAGIONE DEL RECESSO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INTIMAZIONE IN AMBITO DI LIBERA RECEDIBILITÀ - RAGIONE DEL RECESSO - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia la facoltà di recedere ad nutum dal rapporto, essendo a questo inapplicabile, per la qualità di dirigente rivestita dal lavoratore o per le dimensioni occupazionali dell'impresa, la disciplina legale limitativa dei licenziamenti, la ragione lecita del recesso è del tutto irrilevante sia agli effetti della validità del licenziamento che ai fini della qualificazione dello stesso come disciplinare, restando ad esso inapplicabili le garanzie procedurali stabilite dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. (V 9188/87, mass n 455818; (V 7169/87, mass n 455310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)